Giovanni Tognotti
Utente verificato
Autorizzato ad operare
Agente in Attività Finanziaria
N. iscrizione OAM: A4510
Anni di esperienza: 24
Profilo
Su di me
In oltre vent'anni ho trattato prodotti finanziari come: leasing, mutui, carte di credito, prestiti personali, prestiti cambializzati, credito al consumo, cessioni del quinto e delegazioni di pagamento. Ormai da tempo ho deciso di concentrarmi sui prestiti tramite cessione del quinto e delegazione di pagamento. Ritengo infatti, che in un mondo del credito sempre più standardizzato, queste siano le uniche soluzioni che permettono ad un buon operatore di fare la differenza. Dal 2003 sono fondatore e CEO dell' agenzia Finimprest e il nostro punto di forza è la cessione del quinto per i dipendenti privati. L'attento studio dei criteri assuntivi dell'istituto di credito che rappresento, e di quelli della concorrenza, mi permette di individuare le giuste soluzioni anche dove altri falliscono. Grazie ai risultati raggiunti e la profonda conoscenza del prodotto sono stato ispiratore (e poi pioniere) di prodotti finanziari dedicati a: dipendenti con cassa edile in busta paga, neoassunti e situazioni con presenza di cassa integrazione o maternità. Valutiamo anche contratti di lavoro part time verticali fino ad arrivare al nostro prodotto "small business" per i dipendenti assunti nelle piccole aziende. Il nostro lavoro non si esaurisce con la stipula del contratto: quando avrai bisogno di un conteggio estintivo, di un rimborso quote, di uno svincolo TFR, di una rinotifica presso il nuovo datore di lavoro, di una sospensione delle rate per CIG ed ogni altra esigenza, noi ci saremo! Non troverai uno snervante call center, troverai me o il mio staff, persone che conoscono la tua situazione e comprendono l'importanza delle tue esigenze e richieste. Il nostro motto è: Non disperare Finimprest ti può aiutare!
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Quando spettano i rimborsi per estinzione anticipata?
Buongiorno Signor Costantino, ha posto una domanda interessante a cui non è semplice rispondere in maniera esaustiva poichè nel corso degli anni gli interventi da parte del regolatore sono stati molte...
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Quando spettano i rimborsi per estinzione anticipata?
Buongiorno, ho letto che il debitore che procede con l'estinzione anticipata totale di una cessione del quinto, ha anche diritto al rimborso "di parte" delle somme versate a titolo di commissioni. Vi chiedo: è una regola confermata dalla normativa quella del rimborso delle somme versate a titolo di commissioni? Inoltre: come vengono calcolati i rimborsi, spettano tutte le commissioni o solo "in parte"? Esiste una regola per calcolare il rimborso della cessione del quinto o questo calcolo è lasciato alla discrezionalità degli istituti eroganti? Sarebbe bello avere delle informazioni chiare sull'argomento perché non è facile capire quali siano le regole e se tutte le banche le rispettino. Grazie
Giovanni Tognotti
24/11/2021
Buongiorno Signor Costantino, ha posto una domanda interessante a cui non è semplice rispondere in maniera esaustiva poichè nel corso degli anni gli interventi da parte del regolatore sono stati molteplici. In linea di massima lo storno delle commissioni esposte sul contratto viene applicato con la formula pro rata temporis con un criterio di calcolo suggerito dal Collegio di Coordinamento ABF. Tuttavia se il contratto prevedeva dei costi up front, trattandosi di voci che si riferiscono alla fase preliminare del contratto, gli stessi non sarebbero rimborsabili al ricorrente. Recentemente a seguito della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di cui si sta ancora discutendo la pertinenza con l’ordinamento italiano, è prassi comune che in caso di rimborso anticipato del credito il consumatore abbia diritto alla riduzione totale del costo del credito, inclusi oneri finanziari di tipo recurring ed up front, spese istruttorie ed accessorie. Nonostante la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alcuni giudici italiani si sono pronunciati più volte con un indirizzo opposto, per questo motivo non tutti gli istituti di credito applicano la stessa regola e lo stesso metodo di calcolo. Dal mio personale osservatorio posso dirle che la maggior parte degli istituti di credito, ha recepito la sentenza e di conseguenza modificato la struttura finanziaria dei propri contratti introducendo la formula denominata "Tutto Tan", con questa modalità sul contratto non sono più presenti voci come commissioni recurring ed up front perchè vengono inserite nel tasso annuo nominale ed in caso di estinzione anticipata stornato integralmente ed automaticamente. Tuttavia nel caso in cui un consumatore si trovi di fronte ad un istituto di credito non disposto allo storno integrale, è sua facoltà rivolgersi presso l'ABF e di conseguenza rimetterà la decisione nelle loro mani. Come può capire dalla mia risposta, l'argomento trattato è complesso e non esiste al momento una risposta univoca, auspichiamo che il prima possibile si arrivi a delle regole certe ed uniformi nel rispetto di tutti, fino a quel momento è bene rivolgersi ad agenti in attività finanziaria preparati che sapranno consigliare al meglio il cliente nella scelta del finanziamento anche in merito a fattori come quello sopra descritto e non solo in base al tasso.
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