Anticipo liquidazione con ente erogatore TFS diverso dall’Inps
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Redazione TiPresto
Pubblicato il: 15/04/2022
Tempo di lettura: 5 minuti
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Anticipo liquidazione con ente erogatore TFS diverso dall’Inps

Per l’erogazione di TFS e TFR ai dipendenti del settore pubblico italiano, l’ente di riferimento è l’Inps. È questo infatti a concedere la maggior parte dei trattamenti di fine servizio o rapporto. Tuttavia, ci sono casi in cui il ruolo di ente erogatore TFS è ricoperto dal datore di lavoro, ovvero dall’Amministrazione Pubblica presso cui è assunto il lavoratore.

Cosa cambia? Il dipendente pubblico che desidera ottenere l’anticipo sul TFS/TFR deve presentare la richiesta di prestito agevolato al datore di lavoro, seguendo procedure diverse da quelle previste per l’invio dell’istanza all’Inps. 

A tal proposito il riferimento normativo è da ricercare nel Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR pubblicato con il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri n. 51 del 22 aprile 2020, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019. L’articolo 2, comma 1, del DPCM n.51/2020 individua infatti l’ente erogatore TFS nell’Inps o in un altro ente pubblico responsabile per l’erogazione del Trattamento di Fine Servizio o Fine Rapporto.

L’Amministrazione Pubblica che desidera ricoprire questo ruolo deve rendere nota la sua volontà registrandosi sul portale lavoropubblico.gov. Nonché compilare l’apposito questionario di rilevazione per il censimento degli enti erogatori.

Se dispone dei requisiti necessari, la PA viene inserita nell’elenco degli enti erogatori, consultabile dallo stesso portale istituzionale e costantemente aggiornato. Ed è quindi abilitata a concedere ai propri dipendenti la certificazione del diritto al TFS/TFR, giocando un ruolo fondamentale per l’erogazione dei prestiti anticipo TFS/TFR.

Sommario

Come funziona l’anticipazione TFS statali con ente erogatore diverso dall’Inps

Cosa cambia per il pensionato che richiede l’anticipo ad un ente erogatore TFS diverso dall’Inps? Sulla carta le procedure sono molto simili, ma occorre fare attenzione. Altrimenti c’è il rischio di commettere qualche piccolo errore che può far slittare l’anticipo TFS/TFR per mesi.

In primo luogo è fondamentale tenere a mente che l’ente erogatore stabilisce le modalità per la trasmissione della richiesta di quantificazione TFS/TFR. Quindi prima di inoltrare qualsiasi domanda è importante prendere contatto con l’ufficio di competenza all’interno dell’Amministrazione datrice di lavoro e informarsi sulle procedure. Solitamente l’invio è ammesso per via telematica, ma nulla va dato per scontato.

Come accade con l’Inps, l’ente erogatore TFS ha tempo 90 giorni dalla data di ricezione della domanda per il rilascio del certificato di quantificazione del TFS/TFR. Un documento fondamentale, perché va presentato alla banca cui si richiede il prestito anticipo TFS.

Il certificato deve riportare chiaramente:

  • Le date fissate per il riconoscimento dei singoli importi nel caso di erogazione con più tranche, oppure della data prevista per il versamento dell’indennità in un’unica soluzione. 
  • L’importo del trattamento spettante.
  • La presenza di eventuali operazioni di cessione del TFR/TFS antecedenti a quella attivata con la richiesta.
  • L'indirizzo PEC attraverso cui vengono trasmesse le comunicazioni necessarie.

Una volta ricevuta la quantificazione del Trattamento di Fine Rapporto o Servizio, il pensionato che intende ottenere l’anticipo TFS/TFR deve presentare il documento alla banca cui inoltra la domanda. Questo vale sia per l’anticipo a tasso di interesse agevolato (con un limite massimo di 45.000 euro) sia per quello a tasso ordinario (senza limiti di importo).

Il primo è un prestito erogato esclusivamente dalle banche che hanno aderito all’apposito Accordo Quadro. Mentre l’anticipo tasso ordinario può essere concesso da ogni banca. La normativa stabilisce infatti per il titolare dell’indennità la possibilità di cederla a qualsiasi ente creditizio.

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Richiesta di TFS Anticipo con Amministrazione Pubblica come ente erogatore

Passiamo agli ultimi step della procedura di anticipo TFS/TFR con ente erogatore TFS. Una volta ricevuta la richiesta di finanziamento, l’ente di credito effettua le verifiche di rito e, in caso di esito positivo, accetta la proposta di contratto presentata dal pensionato.

A questo punto, perché il contratto di anticipo TFS statali diventi efficace è necessario un secondo vaglio, questa volta a carico dell’ente erogatore, che nel caso da noi descritto è l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

L’ente ha 30 giorni di tempo per comunicare la presa d'atto del contratto di anticipo TFR/TFS, e per indicare contestualmente l’entità dell’indennità spettante, qualora da verifiche accurate risultasse diversa da quella comunicata in precedenza. Una situazione rara, ma che può comunque verificarsi con il perfezionamento di passate pratiche pendenti. Cosa succede in questo caso? La proposta di contratto decade e il pensionato deve iniziare da capo una nuova richiesta di anticipo TFS/TFR.

Se invece l’ente erogatore non rileva irregolarità di sorta, come accade per la maggior parte delle richieste di anticipo sul TFS, la banca procede all’erogazione. In 15 giorni viene versata sul conto corrente del pensionato la somma concordata, che varia a seconda dell’entità del TFS e del tipo di anticipazione scelta (a tasso ordinario o agevolato).

Ultimo ma non meno importante: qualora l’Amministrazione che svolge il ruolo di ente erogatore TFS non comunichi la presa d’atto entro il termine previsto, il contratto è automaticamente sciolto.

Scadenze e procedure di richiesta per l’anticipo TFS vanno quindi seguiti da vicino, meglio se con il supporto di un consulente del credito specializzato nel settore. Una figura capace di dare al pensionato tutto l’aiuto di cui ha bisogno per la comprensione delle normative, la gestione della richiesta e l’analisi dei vantaggi legati all’anticipo a tasso agevolato e tasso ordinario.

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