Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia su trattenuta del TFR e rimborso cessione del quinto
L’Arbitro Bancario Finanziario si è nuovamente espresso a gennaio 2023 sulla questione del TFR nella cessione del quinto dello stipendio. In particolare è stato il Collegio di Napoli ad affrontare una questione spinosa che vedeva contrapposti un lavoratore con in corso una cessione del quinto e l’intermediario di competenza per l’operazione.
L’Arbitrato Bancario Finanziario fa chiarezza sulla possibilità di trattenere il TFR nella cessione del quinto
Il lavoratore che si è appellato all’Arbitro Bancario Finanziario aveva cambiato datore di lavoro, notificando all’intermediario tale transizione e versando tutte le rate arretrate dovute al periodo di intervallo tra un rapporto di lavoro e l’altro. Ciononostante l’intermediario ha cercato di ostacolare lo stesso lavoratore nell’azione di incassare il TFR maturato con il rapporto di lavoro che si era concluso.
L’intermediario motiva questo tentativo di trattenere il TFR (a titolo di garanzia) con l’applicazione dell’articolo 5.4 del contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto. Contratto che per altro non disciplina in maniera esplicita l’ipotesi di variazione del datore di lavoro.
Inoltre lo stesso articolo stabilisce la possibilità per l’intermediario di trattenere il TFR solo a condizione che vi sia l’esercizio della clausola risolutiva del contratto. E poiché nel caso sottoposto all’Arbitro Bancario e Finanziario tale clausola non è stata esercitata, non è ammissibile che il TFR sia trattenuto. Ma cosa significa questo per i lavoratori dipendenti che hanno in corso una cessione del quinto?
Il Collegio ribadisce in maniera indiscutibile che il TFR della cessione del quinto può essere trattenuto dal soggetto creditore solo nel momento in cui vanta un debito liquido ed esigibile. Condizione che si verifica esclusivamente nel caso in cui tale soggetto abbia esercitato la clausola risolutiva del contratto di finanziamento stipulato e dichiarato decaduto il debitore dal beneficio del termine.
Infine, sebbene il TFR costituisce una garanzia patrimoniale per l’ente creditore, è fondamentale chiarire che per esigerlo il soggetto in questione deve rispettare le disposizioni del regolamento contrattuale. Poiché tra le parti quest’ultimo ha forza di legge. È evidente quindi che prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento il consumatore dovrebbe prestare massima attenzione alle clausole e condizioni dello stesso, possibilmente con il supporto di un consulente del credito.