Cessione del quinto: il tribunale di Castrovillari rivede sentenza Lexitor
Nelle settimane passate si era diffusa nel mondo dell’intermediazione del credito che la questione sulla sentenza Lexitor fosse ormai sciolta e ci fossero le condizioni per chiedere una maggiore tutela nei confronti degli operatori. A cambiare completamente la prospettiva è stata la sentenza del tribunale di Castrovillari.
Lo scorso 10 marzo questo tribunale ha completamente ribaltato le disposizioni della Lexitor, rigettando in sede d’appello la tanto discussa sentenza che sembrava finora destinata a riscrivere le regole dei prestiti contro cessione del quinto.
In particolare, il tribunale di Castrovillari rifiuta, in sede di appello, l’istanza avanzata dal consumatore che ha dato il via a tutto il processo Lexitor. Stiamo parlando della richiesta di vedersi restituiti i costi una tantum del prestito su cessione del quinto a fronte dell’estinzione anticipata del contratto.
La ragione di questa scelta sarebbe legata, principalmente, alla sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023 che fa a sua volta riferimento alla causa C‑555/21. Con questa la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che in caso di finanziamenti immobiliari, se il contratto è estinto anticipatamente, è prevista la riduzione dei costi ricorrenti del finanziamento, ma non di quelli che rientrano nella definizione di costi up front.
Questi ultimi corrispondono alle spese che il richiedente sostiene nel momento in cui decide di attivare la pratica di apertura del finanziamento, come quelli di istruttoria, gestione della pratica, commissioni di intermediazione, eccetera.
Entrando nel merito, il giudizio fa riferimento ad un finanziamento sottoscritto nel 2012 ed estinto anticipatamente nel 2016. Questa vicenda era stata portata davanti al Giudice di Pace per il primo grado di giudizio. E si era risolta con la sentenza, arrivata nel 2022, che dichiarava non rimborsabili i costi up front, in virtù di quanto stabilito dall’art. 125 sexies Codice di Procedura Civile e delle norme introdotte da Bankitalia.
Come il tribunale di Castrovillari ribalta la sentenza Lexitor
La sentenza del 10 marzo del tribunale di Castrovillari vede una ricostruzione del caso Lexitor sotto una prospettiva diversa da quella considerata fino ad ora. Evidenziando come dopo il coinvolgimento della Corte Costituzionale, che sembrava mettere la parola fine a dubbi e interpretazioni incerte, sia stata emessa una nuova sentenza della Corte di Giustizia UE.
La sentenza in questione è la numero 555 del 9 febbraio 2023 e con questa la Corte Europea ha affermato che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal beneficiario del finanziamento, di cui all’art. 25 della direttiva 2014/17, non mira a mettere il consumatore nella posizione di corrispondere un importo minore o avere condizioni diverse nel caso di estinzione anticipata del contratto. Anzi, l’obiettivo del suddetto articolo è adattare il contratto di finanziamento in funzione delle circostanze in cui si verifica il rimborso anticipato del debito.
Alla luce di tali condizioni, quindi, il suddetto diritto di riduzione non può, secondo la sentenza UE numero 555 del 9 febbraio 2023, includere i costi up front. Perché si tratta di spese sostenute per prestazioni che al momento del rimborso sono state eseguite integralmente. Ragione che rende illegittimo chiederne una riduzione.
Oltre a richiamare questa sentenza della Corte di Giustizia UE, con cui l’organo europeo opera in consapevole disallineamento rispetto alla precedente sentenza Lexitor, il tribunale di Castrovillari fa un’ulteriore precisazione.
La corte di Castrovillari chiarisce infatti che sebbene la suddetta sentenza della Corte di Giustizia UE abbia per oggetto l’interpretazione della direttiva 2014/17/Ue (e non riguarda quindi la direttiva 2008/48/CE su cui si concentra la Lexitor) vi è una fortissima somiglianza tra due paragrafi delle due direttive. Ragione per cui è impossibile invocare un trattamento differente a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra. Al consumatore può quindi essere riconosciuto solo il diritto alla riduzione dei costi ricorrenti.