Aliquote Enasarco 2023: le percentuali per agenti individuali e società
Dopo anni di costante rialzo, le aliquote Enasarco nel 2023 restano agli stessi livelli previsti per il 2022 per gli agenti che operano in qualità di impresa individuale o società di persone.
Anche per quest’anno quindi i soggetti che rientrano nelle casistiche di cui sopra saranno chiamati a corrispondere all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio dei contributi calcolati nella misura del 17% dell’imponibile Enasarco. Tale somma viene però suddivisa in due parti, di cui l’8,50% risulta a carico dell’azienda e l’altro 8,50% è a carico dell’agente.
Resta in vigore l’agevolazione destinata ai giovani agenti, che ottengono uno sconto Enasarco aliquote. Questa misura si rivolge agli agenti sotto i 30 anni di età e che svolgono l’attività di agenzia in forma individuale. Tali soggetti, se non sono già stati iscritti all’ente, ottengono una riduzione della quota Enasarco per tre anni.
Possono beneficiare della stessa agevolazione anche i già iscritti, purché ricevano un nuovo incarico di agenzia dopo più di tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia. La misura della aliquota applicata varia a seconda dell’anno di godimento del beneficio.
Anche per gli agenti che operano in forma di società di capitali non ci sono novità: l’aliquota Enasarco resta fissa al 4%. Analogamente a quanto accade agli agenti che lavorano in forma di società di persone o impresa individuale, la somma dovuta è in parte a carico dell’azienda mandante e solo l’1% è dovuto dall’agente.
Massimale Enasarco plurimandatario e monomandatario
Sebbene le aliquote Enasarco 2023 siano rimaste invariate rispetto a quelle del 2022, i massimali verranno aggiornati in funzione dei valori Istat. Quelli dello scorso anno erano pari a 39.255 euro per gli agenti monomandatari e a 26.170 euro per i plurimandatari, ma si prevede una correzione al rialzo. A tal proposito è fondamentale ricordare che per le fatture emesse a inizio anno e afferenti alle provvigioni spettanti per il lavoro svolto nel 2022, i valori di riferimento restano quelli del 2022.
Come da disposizioni dell’ente di assistenza, il versamento dei contributi calcolati con le aliquote Enasarco deve avvenire entro il 20° giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre. Quindi per la contribuzione relativa al lavoro svolto nel 2023 le scadenze sono le seguenti.
- Primo trimestre: 20 maggio 2023;
- Secondo trimestre: 20 agosto 2023;
- Terzo trimestre: 20 novembre 2023;
- Quarto trimestre: 20 febbraio 2024.
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