OAM su sentenza lexitor
Pubblicato il: 12 maggio, 2023
Tempo di lettura: 2 minuti
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OAM fa il punto su sentenza Lexitor e Arbitro bancario

L’OAM (Organismo agenti e mediatori) chiarisce la questione della sentenza Lexitor con un approfondimento tematico nel primo numero del 2023 del proprio magazine. In particolare l’ente si concentra sull’approccio adottato dall’Arbitro bancario e finanziario (Abf) in merito al tema del rimborso dei costi in favore del cliente in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto.

Quali sono i punti salienti dell’approfondimento presentato dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria? Cosa cambia operativamente per gli operatori del settore? Vediamolo insieme.

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Come interpretare la sentenza Lexitor: il chiarimento dell’OAM organismo agenti e mediatori

Come ricordato anche nella conferenza dei Collegi che si è svolta il 13 febbraio 2023, l’Arbitro bancario prende atto della sentenza della Consulta numero 263/2022, datata al 22 dicembre 2022. La sentenza in questione ha dichiarato incostituzionale la disciplina transitoria sulla questione del rimborso dei costi prevista dal decreto Sostegni bis.

La conseguenza di tutto ciò? Torna ad essere seguita la linea interpretativa precedente al suddetto decreto. Nel dettaglio, l’Arbitro bancario rimarca che nel decreto l’ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento sottoscritto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione limitava il diritto del consumatore. A questo era infatti consentito ottenere il rimborso del costo totale del credito solo in relazione alle spese di recurring. Escludendo completamente i costi di up front.

I partecipanti alla suddetta conferenza hanno quindi convenuto che i criteri per il rimborso della clientela devono essere quelli stabiliti dalla decisione del Collegio di coordinamento numero 26525/2019. In accordo con quanto previsto dalla precedente lettura dell’Abf, richiamata anche dal testo della sentenza della Corte Costituzionale.

Come chiarisce lo stesso OAM, è quindi confermato il principio per cui, in accordo alla sentenza dell’11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, l’articolo 125 sexies TUB va interpretato nell’accezione in cui l’estinzione anticipata del finanziamento dà diritto al consumatore di ottenere una riduzione di tutte le spese. Sono perciò incluse le voci relative ai costi di up front, poiché la normativa comprende ogni componente del costo totale del credito.

Nell’approfondimento dell’organismo OAM si legge però che sono ancora poche le banche e le società finanziarie che si comportano come previsto dalla decisione dell’Arbitro bancario e finanziario. Una situazione che può essere spiegata per via dei tempi tecnici: probabilmente è ancora troppo presto perché la sentenza della Corte di Cassazione abbia effetto sui contenziosi attualmente in atto.

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