mutui bancari
Pubblicato il: 17 marzo, 2023
Tempo di lettura: 2 minuti
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Rimborsi estinzione mutui bancari: la sentenza Corte di Giustizia Ue

Dopo il caso sollevato dalla Corte suprema austriaca sul diritto del consumatore ad un rimborso del costo del credito nell’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, arriva la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Questa chiarisce in maniera indiscutibile che il diritto del consumatore c’è, ma riguarda solo alcune voci di costo dei mutui bancari.

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Sentenza Corte di Giustizia Ue su rimborso anticipato mutuo casa: quali gli oneri rimborsabili

In particolare, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023, il consumatore non ha diritto a beneficiare di una riduzione del costo totale del mutuo in relazione alle spese indipendenti dalla durata del contratto di finanziamento.

È invece diritto del consumatore esigere la riduzione degli interessi applicati al capitale, che non sono ovviamente maturati per il periodo previsto da contratto perché il rimborso avviene prima della naturale scadenza. Lo stesso principio si applica ai costi che dipendono dalla durata del credito.

Facendo esplicito riferimento alla direttiva 2014/17, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il diritto alla riduzione del costo del credito a fronte del rimborso anticipato dei mutui bancari è volto ad adattare il contratto di finanziamento in funzione delle circostanze in cui si verifica il rimborso.

Il diritto in questione quindi non include costi che sono a carico del consumatore, indipendentemente dalla durata del contratto, per prestazioni già integralmente eseguite al momento dell’estinzione anticipata. E ciò vale sia per i costi che vanno in favore dell’ente di credito che eroga il mutuo sia per quelli in favore di soggetti terzi.

Ciononostante, al fine di tutelare i consumatori da eventuali comportamenti abusivi, è compito degli organi nazionali assicurare che i costi in capo al consumatore indipendentemente dalla durata del contratto di finanziamento non siano di fatto una remunerazione dell’ente creditore per l’uso del capitale. Né per prestazioni che al momento del rimborso anticipato dovrebbero essere ancora fornite al consumatore. L’ente creditore è quindi tenuto a dimostrare il carattere ricorrente dei costi in questione.

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