Liquidazione e calcolo buonuscita Inpdap: cosa serve sapere
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Redazione TiPresto
Pubblicato il: 01/08/2022
Tempo di lettura: 4 minuti
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Liquidazione e calcolo buonuscita Inpdap: cosa serve sapere

Quando termina il rapporto di lavoro, il dipendente pubblico che accede alla pensione ha diritto all’erogazione del TFS, ossia il Trattamento di Fine Servizio. Si tratta di una somma composta da varie indennità, spettanti a seconda del profilo del lavoratore. Tra queste ha particolare peso l'Indennità di Buonuscita, cui hanno diritto i dipendenti statali e i militari. Ma vediamo nel dettaglio come si ottiene, quali sono i parametri per il calcolo buonuscita Inpdap e i tempi per l’erogazione.

Sommario

A chi spetta e come calcolare la buonuscita Inpdap

L'Indennità di Buonuscita spetta ai lavoratori assunti dallo Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Nonché ai dipendenti che, a prescindere dalla data di assunzione, sono rimasti in regime di diritto pubblico e hanno risolto il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale avendo almeno un anno di iscrizione. In accordo con quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Non rientrano nella platea dei beneficiari i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Soggetti a cui si applica la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto e non sono quindi assoggettati al regime del TFS con Indennità di Buonuscita.

Quanto al calcolo buonuscita Inpdap, per definire l’entità dell’indennità, l’Inps moltiplica un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua per il numero degli anni utili ai fini del trattamento. A tal proposito, viene presa in considerazione la retribuzione annua lorda, inclusa la tredicesima mensilità. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi sono considerate come anno intero. Mentre le frazioni pari o al disotto di tale soglia, non vengono prese in esame.

Sebbene sia possibile effettuare delle stime e delle simulazioni, il calcolo buonuscita Inpdap spetta sempre all’Inps. Quindi chi desidera ottenere un anticipo del TFS deve contattare l’ente previdenziale e richiedere il rilascio della quantificazione del Trattamento. Il documento è fornito dall’Amministrazione datrice di lavoro quando questa ricopre il ruolo di ente erogatore del TFS. Ipotesi che riguarda solo una ridotta percentuale di casi ma che merita comunque di essere approfondita con il supporto di un consulente specializzato. 

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Come funziona l’erogazione dell’indennità di buonuscita Inpdap

Una volta che l’Inps ha ricevuto, dall’Amministrazione Pubblica o dal Ministero datore di lavoro, tutti i dati necessari al calcolo della buonuscita Inpdap, è in grado di presentare al lavoratore una quantificazione del trattamento. La documentazione viene fornita entro 90 giorni dalla data di inoltro della domanda.

A questo punto, il titolare del trattamento non ha che da scegliere se attendere i tempi di erogazione previsti dalla procedura standard o ricorrere all’anticipo del TFS per accorciare i termini di concessione. In questo secondo caso, l’indennità può essere erogata in misura parziale o totale. L’anticipo del TFS avviene infatti con due modalità:

  • anticipo a tasso di interesse agevolato, con un importo massimo di 45.000 euro;
  • anticipo a tasso di interesse ordinario, senza limiti di importo.

Le due opzioni presentano pro e contro differenti. La maggior parte dei contribuenti che hanno maturato un TFS di entità notevole preferisce l’anticipo con tasso ordinario, così da entrare immediatamente in possesso delle somme spettanti. In ogni caso, per decidere quale sia la scelta migliore è fondamentale una simulazione calcolo buonuscita Inpdap, da condurre con il supporto di un professionista del credito.

Quanto invece ai tempi per l’erogazione dell’indennità con procedura standard, la liquidazione è prevista d’ufficio, con le seguenti procedure.

  • Un unico versamento per trattamenti con importo lordo non superiore a 50.000 euro.
  • Due versamenti se l’ammontare lordo è compreso tra 50.000 e 100.000 euro. La prima tranche viene corrisposta quando il dipendente matura il diritto all’erogazione, la seconda ad un anno di distanza dalla data in cui decorre il diritto al pagamento della prima tranche.
  • Tre versamenti quando l’importo lordo del trattamento supera 100.000 euro. In questo scenario, la seconda e la terza tranche vengono erogate a distanza di 12 e 24 mesi dalla data in cui decorre il diritto al pagamento della prima.

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