Imposta sostitutiva mutuo: cos’è e a quanto ammonta
I finanziamenti a garanzia ipotecaria impongono il pagamento di una lunga lista di oneri, spesso inaspettati. Per questo prima di attivare un mutuo è consigliabile indagare nel dettaglio su quali costi ci attendono. In particolare, l’imposta sostitutiva mutuo è uno dei più importanti. Ma a quanto ammonta? Come viene calcolata?
Il mutuo è soggetto ad uno speciale regime fiscale, che comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva. È una tassa che prende il posto dei seguenti oneri, altrimenti previsti:
- imposta di bollo;
- tassa di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- oneri dovuti per le concessioni governative.
L’imposta sostitutiva mutuo è a carico del beneficiario del finanziamento. La somma è trattenuta alla fonte dalla banca, che eroga il capitale al netto dei costi fiscali. Attenzione però, perché non per tutti i finanziamenti a garanzia ipotecaria è possibile applicare questo genere di imposta. In particolare, la normativa cui fanno riferimento gli istituti italiani individua il requisito fondamentale in un piano di ammortamento con durata superiore a 18 mesi.
Inoltre, è fondamentale che entrambe le parti del contratto (ossia banca e mutuatario) siano concordi sull’applicazione di questa particolare formula fiscale. Altrimenti, è prevista la corresponsione di tutte le imposte stabilite dal regime ordinario. Con l’inevitabile conseguenza di un maggiore esborso per il mutuatario.
Solitamente banche e società finanziarie non hanno problemi ad accordare l’imposta sostitutiva mutuo ipotecario. Tuttavia è meglio non darla per scontata e informarsi in anticipo sulle abitudini dell’ente di credito presso cui si intende presentare domanda. Come? Rivolgendosi ad un consulente del credito specializzato in mutui. Solo una figura altamente preparata nel settore è in grado di fugare ogni dubbio del mutuatario, e aiutarlo a trovare l’offerta di mutuo migliore per lui.
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Trova un ConsulenteCome si calcola l’imposta mutuo prima casa: le aliquote sostitutive
Il calcolo dell’imposta sostitutiva mutuo si effettua con aliquote diverse a seconda delle caratteristiche del finanziamento. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004, la tassa è corrisposta nelle seguenti misure:
- 0,25% per l’imposta sostitutiva prima casa, applicata ai mutui che hanno finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare destinata a diventare la residenza del richiedente e per cui si gode delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. A questa regola fanno eccezione i mutui liquidità, che seppur non coinvolgendo la prima casa, prevedono l’applicazione dell’aliquota nella misura agevolata dello 0,25%.
- 2,00% per i mutui ipotecari finalizzati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di un immobile per cui non si gode delle agevolazioni sulla prima casa, anche nel caso in cui sia destinato a diventare la residenza del richiedente. In quest’ultimo scenario rientrano i soggetti che richiedono un finanziamento per l’acquisto di un’abitazione e hanno già beneficiato delle agevolazioni prima casa per un altro mutuo.
A prescindere dalla misura in cui si applica, l’imposta sostitutiva è espressa in una percentuale calcolata sull’importo lordo del finanziamento.
Alla luce di quanto spiegato nei paragrafi precedenti è facile intuire perché in caso di finanziamenti relativi all’abitazione di residenza è conveniente ricorrere all’imposta sostitutiva mutuo prima casa. Un aspetto che andrebbe sempre considerato e discusso con la banca (o con il consulente creditizio) prima di presentare la domanda di finanziamento. In caso contrario c’è il rischio di dover corrispondere imposte molto più alte di quanto preventivato.